Toscana - Legge 34/03 - articolo 7: Modifiche all'Art. 7 della legge regionale n. 8/1999

Articolo 7 - Modifiche all'Art. 7 della legge regionale n. 8/1999

(Regione Toscana - legge n° 34, 8 luglio 2003)

1. Il comma 2 dell'Art. 7 della legge regionale n. 8/1999 č sostituito dal seguente:

«2. La giunta regionale, al fine di dettare modalitą di comportamento omogenee su tutto il territorio regionale, determina con propria deliberazione le modalitą e i termini per la richiesta e per il rilascio dell'autorizzazione. I comuni, nell'ambito della propria autonomia, definiscono gli aspetti organizzativi e procedurali connessi al rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto delle disposizioni generali approvate dalla giunta regionale, prevedendo la possibilitą del riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente.».


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