(Regione Toscana - legge n° 34, 8 luglio 2003)
1. Il comma 1 dell'Art. 6 della legge regionale n. 8/1999 è sostituito dal seguente:
«1. L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle strutture sanitarie e degli studi professionali di cui all'Art. 5 è subordinata all'esistenza dei requisiti previsti dall'Art. 2, comma 1, in relazione alle specifiche tipologie di prestazioni di cui all'Art. 1.».