(Regione Toscana - legge n° 34, 8 luglio 2003)
1. La rubrica dell'Art. 5 della legge regionale n. 8/1999 è sostituita dalla seguente: (Strutture e studi professionali soggetti ad autorizzazione).
2. Il comma 2 dell'Art. 5 della legge regionale n. 8/1999 è sostituito dal seguente:
«2. Sono altresì soggetti ad autorizzazione gli studi singoli o associati, per l'esercizio dell'attività libero-professionale, relativamente agli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per il paziente, individuati con deliberazione del consiglio regionale ai sensi dell'Art. 2.».
3. Al comma 3 dell'Art. 5 della legge regionale n. 8/1999, sono aggiunte, in fine, le parole: «salvo non rientrino tra le professioni sanitarie di cui al comma 2.».