(Regione Toscana - legge n° 34, 8 luglio 2003)
1. Il comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale n. 8/1999 č sostituito dal seguente:
«1. Fatti salvi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivitą sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, al fine di dettare una disciplina uniforme su tutto il territorio regionale, definisce, con propria deliberazione, i requisiti generali e specifici di cui all'Art. 1.».
2. Il comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale n. 8/1999 č sostituito dal seguente:
«2. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, gli studi professionali soggetti ad autorizzazione e le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti e non acuti sono tenute ad adeguarsi e a mantenere i requisiti di cui al comma 1.».