(Regione Toscana - legge n° 34, 8 luglio 2003)
1. La lettera c) del comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: accreditamento e procedura di accreditamento), è sostituita dalla seguente:
«c) i principi e le modalità per la determinazione dei requisiti delle strutture pubbliche e private, nonchè dei professionisti ai fini dell'accreditamento.».
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale n. 8/1999 è aggiunta la seguente:
«c-bis) i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali e specifici, nonchè le disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio degli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per il paziente.».