(Regione Emilia-Romagna - legge n° 21, 20 ottobre 2003)
1. E' abrogato l'Art. 18 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e successive modifiche.
2. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'Art. 9 della legge regionale n. 19 del 1994.
3. I commi 4 e 5 dell'Art. 15 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende Unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) sono abrogati.
4. L'Art. 45 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 38 (legge finanziaria regionale adottata a norma dell'Art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005) è abrogato.
5. Nei commi 3, 4 e 5 dell'Art. 11 della legge regionale n. 19 del 1994, e successive modifiche, la parola «esecutivo» è sostituita dalle parole «Ufficio di presidenza».
6. Nel comma 5 dell'Art. 9 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, la dizione «Conferenza sanitaria territoriale» è sostituita da «Conferenza territoriale sociale e sanitaria», ed è aggiunta la lettera e): «esprime parere obbligatorio sulla assegnazione delle risorse tra i distretti».
7. All'Art. 27, comma 6, quarto periodo della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 le parole «a condizione che siano vincolati ad attività socio-assistenziali» sono soppresse.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna