(Regione Emilia-Romagna - legge n° 21, 20 ottobre 2003)
1. La Regione, al fine di contribuire all'equilibrio finanziario del servizio sanitario regionale, è autorizzata a ripartire a favore di singole aziende sanitarie, sulla base della loro situazione patrimoniale al 31 dicembre 2002, la somma complessiva di € 18.930.000 nell'esercizio 2003.
2. La giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto, sentita la competente commissione consiliare, i criteri e le modalità di attribuzione alle aziende sanitarie dei contributi di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base (U.P.B.) e apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è garantita dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui all'U.P.B. 1.7.2.2.29100 e al capitolo 86350 voce n. 10 «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti» del bilancio di previsione, approvato con la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 39 (bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005).
4. La giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa, a norma di quanto disposto dall'Art. 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).