(modificato dall'articolo 11 della legge regionale 4/08 - ndr)
(Regione Emilia-Romagna - legge n° 21, 20 ottobre 2003)
1. E istituito il comitato di coordinamento delle conferenze territoriali sociali e sanitarie della provincia di Bologna.
2. Il comitato è composto dal presidente della provincia di Bologna, o suo delegato, dai presidenti delle conferenze territoriali sociali e sanitarie di Bologna e di Imola, e in ogni caso dai sindaci del comune di Bologna e del comune di Imola, o loro delegati, nonchè dal rettore dell'Università degli studi di Bologna, o suo delegato. Alle riunioni del comitato sono permanentemente invitati, senza diritto di voto, i direttori generali delle aziende sanitarie operanti in ambito provinciale, nonchè il commissario straordinario degli istituti ortopedici Rizzoli.
3. Il comitato garantisce il coordinato sviluppo dei programmi delle conferenze territoriali sociali e sanitarie di Bologna e di Imola, con riferimento sia alle politiche per la salute, sia al funzionamento ed all'erogazione dei servizi sanitari.