Trentino-Alto Adige - DPP 22/03 - articolo 3: Aggiunta della parte quarta nell'allegato al decreto del presidente della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg.

Articolo 3 - Aggiunta della parte quarta nell'allegato al decreto del presidente della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg.

(Regione Trentino-Alto Adige - Decreto del Presidente della Provincia n° 22, 13 agosto 2003)

1. Nell'allegato al decreto del presidente della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg., dopo la parte terza, è aggiunta la seguente:

«PARTE QUARTA

1. Requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi per studi odontoiatrici, studi medici e di altre professioni sanitarie soggetti ad autorizzazione sanitaria.

1.1. Studio odontoiatrico.

Per studio odontoiatrico si intende la struttura extraospedaliera attrezzata per erogare prestazioni odontoiatriche.

1.1. Requisiti minimi strutturali ed impiantistici.

Lo studio odontoiatrico deve possedere i requisiti previsti dalle normative vigenti, in particolare per quanto attiene a:

protezione antisismica;

protezione antincendio;

protezione acustica;

sicurezza elettrica e continuità elettrica;

sicurezza anti-infortunistica e igiene dei luoghi di lavoro;

protezione delle radiazioni ionizzanti;

eliminazione delle barriere architettoniche;

smaltimento dei rifiuti;

condizioni microclimatiche;

impianti di distribuzione dei gas e materiali esplodenti.

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate. La dotazione minima degli ambienti è la seguente:

un locale per l'accettazione, le attività amministrative e l'attesa;

un locale per l'esecuzione delle prestazioni odontoiatriche, che garantisca il rispetto della privacy dell'utente;

un servizio igienico;

un locale/spazio spogliatoio per il personale;

un locale/spazio per la preparazione del personale alla prestazione odontoiatrica;

un locale/spazio per il deposito del materiale sporco;

uno o più locali/spazi per il lavaggio; la disinfezione; il confezionamento e la sterilizzazione dello strumentario e degli altri presidi utilizzati;

un locale/spazio per il deposito del materiale pulito.

In tutti i locali dello studio odontoiatrico devono essere assicurate efficaci condizioni di illuminazione e di ventilazione.

Nei locali ove si svolgono attività sanitarie i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di due metri devono essere lavabili e disinfettabili.

1.1.2. Requisiti minimi tecnologici.

Lo studio odontoiatrico deve disporre di attrezzature, presidi medico-chirurgici e arredi in relazione alle specifiche attività svolte. Deve inoltre disporre di un kit per la gestione delle emergenze.

1.1.3. Requisiti minimi organizzativi.

Lo studio odontoiatrico predispone materiale informativo à disposizione dell'utenza che specifichi la tipologia delle prestazioni erogate, i professionisti responsabili, gli orari di apertura e le modalità di accesso.

Presso lo studio odontoiatrico è formalizzato e applicato un piano per la manutenzione ordinaria e straordinana di ciascuna apparecchiatura biomedica utilizzata.

Presso lo studio odontolatrico sono formalizzate e applicate le seguenti procedure riguardanti:

il consenso informato;

l'esecuzione delle prestazioni odontoiatriche maggiormente invasive o rischiose;

la gestione delle emergenze;

la registrazione delle prestazioni effettuate;

la conservazione delle registrazioni cliniche;

la gestione dei farmaci e degli altri presidi soggetti a scadenza;

il lavaggio, il confezionamento, la disinfezione e la sterilizzazione dello strumentario e degli altri presidi utilizzati e per il controllo di tali processi;

la prevenzione dei rischio infettivo per i pazienti e il personale.

Non è prescritta la nomina del direttore sanitario.

1.2. Studio medico e di altre professioni sanitarie soggetto ad autorizzazione.

Per studio medico e di altre professioni sanitarie, soggetto ad autorizzazione, si intende la struttura o il luogo fisico extraospedaliero attrezzato per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o comunque attività che comportino un rischio per la sicureza a del paziente.

1.2.1. Requisiti minimi strutturali ed impiantistici.

Lo studio medico e di altre professioni sanitarie deve possedere i requisiti previsti dalle normative vigenti, in particolare per quanto attiene a:

protezione antisismica;

protezione antincendio;

protezione acustica;

sicurezza elettrica e continuità elettrica;

sicurezza anti-infortunistica e igiene dei luoghi di lavoro;

protezione delle radiazioni ionizzanti;

eliminazione delle barriere architettoniche;

smaltimento dei rifiuti;

condizioni microclimatiche;

impianti di distribuzione dei gas e materiali esplodenti.

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate. La dotazione minima degli ambienti è la seguente:

uno o più locali/spazi per l'attesa, l'accettazione e le attività amministrative;

un servizio igienico;

un locale/spazio spogliatoio per il personale;

un locale/spazio per la preparazione del personale alla prestazione sanitaria;

un locale per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie, che garantisca il rispetto della privacy dell'utente;

un locale/spazio per il deposito dei materiale sporco;

uno o più locali/spazi per il lavaggio, la disinfezione, il confezionamento e la sterilizzazione dello strumentario chirurgico e degli altri presidi utilizzati;

un locale/spazio per il deposito del materiale pulito.

In tutti i locali dello studio professionale devono essere assicurate efficaci condizioni di illuminazione e di ventilazione.

Nei locali ove si svolgono attività sanitarie i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di due metri devono essere lavabili e disinfettabili.

1.2.2. Requisiti minimi tecnologici.

Lo studio medico e di altre professioni sanitarie deve disporre di attrezzature, presidi medico-chirurgici e arredi in relazione alle specifiche attività svolte. Deve inoltre disporre di un kit per la gestione delle emergenze.

1.2.3. Requisiti minimi organizzativi.

Lo studio medico e di altre professioni sanitarie predispone materiale informativo a disposizione dell'utenza che specifichi la tipologia delle prestazioni erogate, i professionisti responsabili, gli orari di apertura e le modalità di accesso.

Presso lo studio medico e di altre professioni sanitarie è formalizzato e applicato un piano per la manutenzione ordinaria e straordinaria di ciascuna apparecchiatura biomedica utilizzata.

Presso lo studio medico e di altre professioni sanitarie sono formalizzate e applicate le seguenti procedure riguardanti:

il consenso informato;

l'esecuzione delle procedure maggiormente invasive o rischiose;

la gestione delle emergenze;

la registrazione delle prestazioni effettuate;

la gestione dei farmaci e degli altri presidi soggetti a scadenza;

il lavaggio, il confezionamento, la disinfezione e la sterilizzazione dello strutmentario e degli altri presidi utilizzati e per il controllo di tali processi;

la prevenzione del rischio infettivo per i pazienti e il personale.

Non è prescritta la nomina del direttore sanitario.».

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.


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