Trentino-Alto Adige - DPP 22/03 - articolo 2: Modificazione della parte prima dell'allegato al decreto del presidente della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg.

Articolo 2 - Modificazione della parte prima dell'allegato al decreto del presidente della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg.

(Regione Trentino-Alto Adige - Decreto del Presidente della Provincia n° 22, 13 agosto 2003)

1. All'allegato al decreto del presidente della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg, nella parte prima, dopo il numero 3.7.2, sono inseriti i seguenti:

«3.8 Ambulatorio chirurgico.

Per ambulatorio chirurgico (o ambulatorio per interventi chirurgici) si intende la struttura intra od extraospedaliera nella quale sono eseguite prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive o semi-invasive, nelle situazioni che non richiedono ricovero ordinario o a ciclo diurno; tali procedure possono essere eseguite in anestesia locale o loco-regionale e non necessitano di un'osservazione postoperatoria prolungata.

3.8.1. Requisiti minimi strutturali.

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate.

La dotazione minima di ambienti per l'ambulatorio chirurgico, oltre a quanto previsto per l'assistenza specialistica ambulatoriale, è la seguente:

locale/spazio per la sosta del paziente al termine della prestazione chirurgica;

locale/spazio spogliatoio per il personale;

locale/spazio per la preparazione del personale alla prestazione chirurgica;

uno o più locali/spazi per il lavaggio, la disinfezione, il confezionamento e la sterilizzazione dello strumentario chirurgico e degli altri presidi utilizzati;

armadi per il deposito del materiale sterile e dello strumentario chirurgico.

Nei locali ove si svolgono attività sanitarie i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di due metri devono essere lavabili e disinfettabili.

3.8.2. Requisiti minimi impiantistici e tecnologici.

La dotazione minima impiantistica e tecnologica per l'ambulatorio chirurgico, oltre a quanto previsto per l'assistenza specialistica ambulatoriale, è la seguente:

lettino tecnico o tavolo operatorio;

lampada scialitica o altro sistema di illuminazione del campo operatorio;

apparecchiature per il lavaggio, il confezionamento, la disinfezione e la sterilizzazione dello strumentario chirurgico e degli altri presidi utilizzati.

3.8.3. Requisiti minimi organizzativi.

In ogni ambulatorio chirurgico, oltre a quanto previsto per l'assistenza specialistica ambulatoriale SODO formalizzate e applicate le seguenti procedure (cartacee o infonnatizzate) riguardanti:

il consenso informato;

l'esecuzione delle procedure chirurgiche maggiormente invasive o rischiose;

la gestione delle emergenze;

la compilazione del registro chirurgico ambulatoriale;

il lavaggio, il confezionamento, la disinfezione e la sterilizzazione dello strumentario chirurgico e degli altri presidi utilizzati;

la prevenzione del rischio infettivo per i pazienti e il personale.

3.9. Ambulatorio odontoiatrico.

Per ambulatorio odontoiatrico si intende la struttura intra od extraospedaliera nella quale sono eseguite prestazioni odontoiatriche.

3.9.1. Requisiti minimi strutturali.

Le dimensioni dei locali e degli spazi dell'ambulatorio odontoiatrico devono essere adeguate alla tipologia e al volume delle attività svolte.

La dotazione minima di ambienti per l'ambulatorio odontoiatrico, oltre a quanto previsto per l'assistenza specialistica ambulatoriale, è la seguente:

un locale/spazio spogliatoio per il personale;

un locale/spazio per la preparazione del personale alla prestazione odontoiatrica;

un locale per l'esecuzione delle prestazioni odontoiatriche, che garantisca il rispetto della privacy dell'utente;

uno o più locali/spazi per il lavaggio, la disinfezione, il confezionamento e la sterilizzazione dello strumentario e degli altri presidi utilizzati.

Nei locali ove si svolgono attività sanitarie i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di due metri devono essere lavabili e disinfettabili.

3.9.2. Requisiti minimi impiantistici e tecnologici.

L'ambulatorio odontoiatrico deve disporre di attrezzature, presidi medico-chirurgici e arredi in relazione alle specifiche attività svolte.

3.9.3. Requisiti minimi organizzativi.

Oltre a quanto previsto per l'assistenza specialistica ambulatoriale, in ogni ambulatorio odontoiatrico sono formalizzate ed applicate le seguenti procedure riguardanti:

il consenso informato;

l'esecuzione delle prestazioni odontoiatriche maggiormente invasive o rischiose;

la gestione delle emergenze;

la compilazione della scheda ambulatoriale;

il lavaggio, il confezionamento la disinfezione e la sterilizzazione dello strumentario e degli altri presidi utilizzati;

la prevenzione del rischio infettivo per i pazienti e il personale.

3.10. Centro dialisi.

I centri dialisi sono strutture ambulatoriali finalizzate ad erogare i trattamenti sostitutivi ai pazienti affetti da insufficienza renale in fase uremica.

I centri dialisi possono essere collocati in ambito sia ospedaliero che extraospedaliero. Le tipologie dei centri dialisi sono le seguenti:

centri dialisi di riferimento, ad elevata assistenza, annessi ad unità operative ospedaliere di nefrologia;

centri penferici ad assistenza limitata, situati presso strutture ospedaliere ovvero presso strutture poliambulatoriali funzionalmente aggregati ad un centro di riferimento ed afferenti alla responsabilità organizzativa e gestionale del medesimo centro di riferimento;

centri dialisi ambulatoriali.

3.10.1. Centro di riferimento (CDR).

3.10.1.1. Requisiti minimi strutturali del CDR.

Il CDR deve essere collocato in modo tale da consentire un facile accesso dei pazienti e dei mezzi di soccorso e di trasporto.

I locali e gli spazi devono essere correlati, per numero e dimensioni, alla tipologia e al volume delle attività erogate e devono prevedere almeno la seguente dotazione minima:

locale/i per lo svolgimento delle terapie dialitiche con annessi spogliatoi e servizi igienici per i pazienti distinti da quelli per il personale;

locale per visite e medicazioni;

spazio di lavoro per il personale di assistenza;

locale magazzino per lo stoccaggio del materiale per dialisi;

locale per il deposito delle apparecchiature di riserva e gli interventi di manutenzione;

locale per l'allocazione dell'impianto di preparazione dell'acqua e stoccaggio disinfettanti chimici;

locale e attrezzature per il trattamento dialitico di pazienti affetti da patologie altamente infettive (HbsAg pos., HIV etc.);

locale/spazi per l'effettuazione della dialisi peritoneale;

locale/spazi per l'addestramento dei pazienti alla dialisi domiciliare;

uno o più locali/spazi per il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione delle apparecchiature e dei presidi utilizzati;

locale/spazi per il deposito del materiale sporco.

Nei locali ove si svolgono attività sanitarie i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di due metri devono essere lavabili e disinfettabili.

In sala dialisi deve essere consentito:

il passaggio agevole di un carrello medicazione;

l'assistenza al paziente su 3 lati;

il monitoraggio costante dei pazienti da parte del personale infermieristico.

3.10.1.2. Requisiti minimi impiantistici del CdR.

Presso il CdR devono essere assicurate:

temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20-24 gradi C;

umidità relativa estiva e invernale 40-60%;

efficaci condizioni di illuminazione e di ventilazione;

continuità elettrica;

adeguato trattamento dell'acqua per la dialisi mediante osmosi inversa o biosmosi o mediante demineralizzatori;

possibilità di sterilizzazione chimica e/o termica dell'impianto di distribuzione dell'acqua.

3.10.1.3. Requisiti minimi tecnologici del CdR.

Il CdR dispone di attrezzature e di presidi medico-chirurgici in relazione ai volumi ed alle tipologie delle prestazioni erogate. La dotazione minima deve prevedere:

sistema pesa paziente per ogni posto dialisi;

preparatore singolo automatico per ogni posto dialisi (monitor per dialisi) con controllo automatico dell'ultrafiltrato, più un numero di monitor per dialisi di riserva pari ad almeno 1/3 dei posti letto;

monitor-defibrillatore;

carrello confarmaci e presidi per la gestione dell'emergenza;

frigorifero a temperatura controllata per la conservazione di farmaci;

strumentazioni tecniche e presidi per il trattamento del paziente acuto;

attrezzature dedicate al trattamento dialitico di pazienti portatori di patologie trasmissibili per via parenterale;

attrezzature per dialisi peritoneale;

apparecchiature per l'effettuazione della dialisi domiciliare.

3.10.1.4. Requisiti minimi organizzativi del CdR.

Presso il CdR devono sussistere i seguenti requisiti minimi organizzativi:

presenza di due infermieri per i primi sei pazienti presenti nella seduta dialitica, ed uno aggiuntivo per ogni ulteriori tre pazienti presenti;

addestramento del personale infermieristico su tutte le metodiche dialitiche disponibili nel servizio;

formazione del personale sulle problematiche riguardanti le principali patologie infettive correlate;

presenza del servizio attivo o pronta disponibilità medica ed infermieristica nelle 24 ore per l'esecuzione di trattamenti dialitici d'urgenza;

presenza di personale medico di nefrologia durante le sedute dialitiche;

addestramento ed aggiornamento periodico del personale medico ed infermieristico, compreso quello da avviare alle strutture decentrate ad assistenza limitata (CAL);

addestramento dei pazienti domiciliari;

effettuazione degli accertamenti sierologici sui pazienti e della profilassi delle infezioni virali;

effettuazione di analisi periodiche, chimiche e batteriologiche, per garantire le caratteristiche di qualità dell'acqua deionizzata e del liquido di dialisi;

supporto alle attività di trapianto renale.

Presso il CdR sono formalizzate e applicate le seguenti procedure riguardanti:

la selezione del paziente al trattamento dialitico;

la raccolta del consenso informato del paziente;

la predisposizione del piano di trattamento per ciascun paziente;

la redazione per ciascun paziente di una scheda dialitica;

la corretta esecuzione di tutte le prestazioni dialitiche effettuabili nel centro;

il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione delle apparecchiature e dei presidi utilizzati;

la gestione delle eventuali situazioni di urgenza-emergenza;

l'effettuazione tempestiva degli accertamenti di laboratorio per il monitoraggio e la gestione delle urgenze;

la corretta conservazione dei farmaci e del materiale utilizzato.

3.10.2. Centro ad assistenza limitata (CAL).

3.10.2.1. Requisiti minimi strutturali del CAL.

Il CAL deve essere collocato in modo tale da consentire un facile accesso dei pazienti e dei mezzi di soccorso e di trasporto.

I locali e gli spazi devono essere correlati, per numero e dimensioni, alla tipologia e al volume delle attività erogate e devono prevedere almeno la seguente dotazione minima:

locale/i per lo svolgimento delle terapie dialitiche con annessi spogliatoi e servizi igienici per i pazienti distinti da quelli per il personale;

locale per visite e medicazioni;

spazio di lavoro per il personale di assistenza;

locale magazzino per lo stoccaggio del materiale per dialisi;

locale per il deposito delle apparecchiature di riserva e gli interventi di manutenzione;

locale per l'allocazione dell'impianto di preparazione dell'acqua e stoccaggio disinfettanti chimici;

uno o più locali/spazi per il lavaggio la disinfezione e la sterilizzazione delle apparecchiature e dei presidi utilizzati;

locale/spazi per il deposito del materiale sporco.

Nei locali ove si svolgono attività sanitarie i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di due metri devono essere lavabili e disinfettabili.

In sala dialisi deve essere consentito:

il passaggio agevole di un carrello medicazione;

l'assistenza al paziente su 3 lati;

il monitoraggio costante dei pazienti da parte del personale infermieristico.

3.10.2.2. Requisiti minimi impiantistici del CAL.

Presso il CAL devono essere assicurate:

temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20-24 gradi C;

umidità relativa estiva e invernale 40-60%;

efficaci condizioni di illuminazione e di ventilazione;

continuità elettrica;

adeguato trattamento dell'acqua per la dialisi mediante osmosi inversa o biosmosi o mediante demineralizzatori;

possibilità di sterilizzazione chimica e/o termica dell'impianto di distribuzione dell'acqua.

2.10.2.3. Requisiti minimi tecnologici del CAL.

Il CAL, dispone di attrezzature e di presidi medico chirurgici in relazione ai volumi ed alle tipologie delle prestazioni erogate. La dotazione minima deve prevedere:

sistema pesa paziente per ogni posto dialisi;

preparatore singolo automatico per ogni posto dialisi (monitor per dialisi) con controllo automatico dell'ultrafiltrato più un numero di monitor per dialisi di riserva pari ad almeno 1/4 dei posti letto;

monitor-defibrillatore;

carrello con farmaci e presidi per la gestione dell'emergenza;

frigorifero a temperatura controllata per la conservazione di farmaci;

apparecchiature per esami di laboratorio semplici (emocromo, emogasanalisi, elettroliti), ad esclusione dei centri situati in ambito ospedaliero.

3.10.2.4. Requisiti minimi organizzativi del CAL.

Presso il CAL, devono sussistere i seguenti requisiti minimi organizzativi:

presenza di due infermieri per i primi sei pazienti presenti nella seduta dialitica, ed uno aggiuntivo per ogni ulteriori tre pazienti presenti;

addestramento del personale infermieristica su tutte le metodiche dialitiche disponibili nel servizio;

formazione del personale sulle problematiche riguardanti le principali patologie infettive corredate;

supervisione garantita dal centro di riferimento;

presenza di personale medico nefrologo - messo a disposizione dal centro di riferimento - in funzione dei volumi e della tipologia di attività erogata;

collegamento telefonico con il centro di riferimento;

procedure concordate con i centri di riferimento per le eventuali necessità di trasferimento-presa in carico di pazienti in funzione della variazione del quadro clinico o di urgenze cliniche, tecniche od organizzative;

assistenza tecnica per le apparecchiature tramite il centro di riferimento o con rapporto contrattuale presso struttura esterna;

effettuazione degli accertamenti sierologici sui pazienti e della profilassi delle infezioni virali;

effettuazione di analisi periodiche, chimiche e batteriologiche, per garantire le caratteristiche di qualità dell'acqua deionizzata e del liquido di dialisi;

funzionamento per almeno 3 giorni/settimana, con modalità organizzative atte a salvaguardare le esigenze di programmazione dei trattamenti dialitici.

Presso il C.AL sono formalizzate e applicate le seguenti procedure riguardanti:

la selezione del paziente al trattamento dialitico;

la raccolta del consenso informato del paziente;

la predisposizione del piano di trattamento per ciascun paziente;

la redazione per ciascun paziente di una scheda dialitica;

la corretta esecuzione di tutte le prestazioni dialitiche effettuabili nel centro;

il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione delle apparecchiature e dei presidi utilizzati;

la gestione delle eventuali situazioni di urgenza-emergenza, incluso il trasferimento del paziente in struttura di ricovero in caso di necessità;

l'effettuazione tempestiva degli accertamenti di laboratorio per il monitoraggio e la gestione delle urgenze;

la corretta conservazione dei farmaci e del materiale utilizzato.

3.10.3. Centro dialisi ambulatoriale (CDA)

3.10.3.1. Requisiti minimi strutturali del CDA

Il CDA deve essere collocato in modo tale da consentire un facile accesso dei pazienti e dei mezzi di soccorso e di trasporto.

I locali e gli spazi devono essere correlati, per numero e dimensioni, alla tipologia e al volume delle attività erogate, e devono prevedere airneno la seguente dotazione minima:

locale/i per lo svolgimento delle terapie dialitiche con annessi spogliatoi e servizi igienici per i pazienti distinti da quelli per il personale;

locale per visite e medicazioni;

spazio di lavoro per il personale di assistenza;

locale magazzino per lo stoccaggio del materiale per dialisi;

locale per il deposito delle apparecchiature di riserva e gli interventi di manutenzione;

locale per l'allocazione dell'impianto di preparazione dell'acqua e stoccaggio disinfettanti chimici;

uno o più locali/spazi per il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione delle apparecchiature e dei presidi utilizzati;

locale/spazi per il deposito del materiale sporco.

Nei locali ove si svolgono attività sanitarie i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di due metri devono essere lavabili e disinfettabili.

In sala dialisi deve essere consentito:

il passaggio agevole di un carrello medicazione;

l'assistenza al paziente su 3 lati;

il monitoraggio costante dei pazienti da parte del personale infermieristico.

3.10.3.2. Requisiti minimi impiantistici del CDA.

Presso il CDA devono essere assicurate:

temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20-24 gradi C;

umidità relativa estiva e invernale 40-60%;

efficaci condizioni di illuminazione e di ventilazione;

continuità elettrica;

adeguato trattamento dell'acqua per la dialisi mediante osmosi inversa o biosmosi o mediante demineralizzatori;

possibilità di sterilizzazione chimica e/o termica dell'impianto di distribuzione dell'acqua.

3.10.3.3. Requisiti minimi tecnologici del CDA

Il CDA dispone di attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione ai volumi ed alle tipologie delle prostazioni erogate. La dotazione minima deve prevedere:

sistema pesa paziente per ogni posto dialisi;

preparatore singolo automatico per ogni posto dialisi (monitor per dialisi) con controllo automatico dell'ultrafiltrato, più un numero di monitor per dialisi di riserva pari ad almeno 1/4 dei posti letto; monitor-defibrillatore;

carrello con farmaci e presidi per la gestione dell'emergenza;

frigorifero a temperatura controllata per la conservazione di farmaci;

apparecchiature per esami di laboratorio semplici (emocromo, emogasanalisi, elettroliti), ad esclusione dei centri situati in ambito ospedaliero.

3.10.3.4. Requisiti minimi organizzativi del CDA

Presso il CDA devono sussistere i seguenti requisiti minimi organizzativi:

presenza di due infermieri per i primi cinque pazienti presenti nella seduta dialitica, ed uno aggiuntivo per ogni ulteriori tre pazienti presenti;

addestramento del personale infermieristico su tutte le metodiche dialitiche disponibili nel servizio;

formazione del personale sulle problematiche riguardanti le principali patologie infettive correlate;

direttore del centro, in possesso di specializzazione in nefrologia o disciplina equipollente; presenza continua, durante i turni di dialisi, di personale medico specialista in nefrologia, o disciplina equipollente, ovvero con documentata esperienza almeno triennale in servizi di nefrologia/dialisi;

effettuazione degli accertamenti sierologici sui pazienti e della profilassi delle infezioni virali;

effettuazione di analisi periodiche, chimiche e batteriologiche, per garantire le caratteristiche di qualità dell'acqua deionizzata e del liquido di dialisi;

funzionamento per almeno 3 giorni/settimana, con modalità organizzative atte a salvaguardare le esigenze di programmazione dei trattamenti dialitici.

Presso il CDA sono formalizzate e applicate le seguenti procedure riguardanti:

la selezione del paziente al trattamento dialitico;

la raccolta del consenso informato del paziente;

la predisposizione del piano di trattamento per ciascun paziente;

la redazione per ciascun paziente di una scheda dialitica;

la corretta esecuzione di tutte le prestazioni dialitiche effettuabili nel centro;

il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione delle apparecchiature e dei presidi utilizzati;

la gestione delle eventuali situazioni di urgenza-emergenza, incluso il trasferimento del paziente in struttura di ricovero in caso di necessità;

l'effettuazione tempestiva degli accertamenti di laboratorio per il monitoraggio e la gestione delle urgenze;

la corretta conservazione dei farmaci e del materiale utilizzato».


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