(Regione Trentino-Alto Adige - Decreto del Presidente della Provincia n° 22, 13 agosto 2003)
1. All'allegato al decreto del presidente della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg, nella parte prima, dopo il numero 3.7.2, sono inseriti i seguenti:
«3.8 Ambulatorio chirurgico.
Per ambulatorio chirurgico (o ambulatorio per interventi chirurgici) si intende la struttura intra od extraospedaliera nella quale sono eseguite prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive o semi-invasive, nelle situazioni che non richiedono ricovero ordinario o a ciclo diurno; tali procedure possono essere eseguite in anestesia locale o loco-regionale e non necessitano di un'osservazione postoperatoria prolungata.
3.8.1. Requisiti minimi strutturali.
I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate.
La dotazione minima di ambienti per l'ambulatorio chirurgico, oltre a quanto previsto per l'assistenza specialistica ambulatoriale, è la seguente:
locale/spazio per la sosta del paziente al termine della prestazione chirurgica;
locale/spazio spogliatoio per il personale;
locale/spazio per la preparazione del personale alla prestazione chirurgica;
uno o più locali/spazi per il lavaggio, la disinfezione, il confezionamento e la sterilizzazione dello strumentario chirurgico e degli altri presidi utilizzati;
armadi per il deposito del materiale sterile e dello strumentario chirurgico.
Nei locali ove si svolgono attività sanitarie i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di due metri devono essere lavabili e disinfettabili.
3.8.2. Requisiti minimi impiantistici e tecnologici.
La dotazione minima impiantistica e tecnologica per l'ambulatorio chirurgico, oltre a quanto previsto per l'assistenza specialistica ambulatoriale, è la seguente:
lettino tecnico o tavolo operatorio;
lampada scialitica o altro sistema di illuminazione del campo operatorio;
apparecchiature per il lavaggio, il confezionamento, la disinfezione e la sterilizzazione dello strumentario chirurgico e degli altri presidi utilizzati.
3.8.3. Requisiti minimi organizzativi.
In ogni ambulatorio chirurgico, oltre a quanto previsto per l'assistenza specialistica ambulatoriale SODO formalizzate e applicate le seguenti procedure (cartacee o infonnatizzate) riguardanti:
il consenso informato;
l'esecuzione delle procedure chirurgiche maggiormente invasive o rischiose;
la gestione delle emergenze;
la compilazione del registro chirurgico ambulatoriale;
il lavaggio, il confezionamento, la disinfezione e la sterilizzazione dello strumentario chirurgico e degli altri presidi utilizzati;
la prevenzione del rischio infettivo per i pazienti e il personale.
3.9. Ambulatorio odontoiatrico.
Per ambulatorio odontoiatrico si intende la struttura intra od extraospedaliera nella quale sono eseguite prestazioni odontoiatriche.
3.9.1. Requisiti minimi strutturali.
Le dimensioni dei locali e degli spazi dell'ambulatorio odontoiatrico devono essere adeguate alla tipologia e al volume delle attività svolte.
La dotazione minima di ambienti per l'ambulatorio odontoiatrico, oltre a quanto previsto per l'assistenza specialistica ambulatoriale, è la seguente:
un locale/spazio spogliatoio per il personale;
un locale/spazio per la preparazione del personale alla prestazione odontoiatrica;
un locale per l'esecuzione delle prestazioni odontoiatriche, che garantisca il rispetto della privacy dell'utente;
uno o più locali/spazi per il lavaggio, la disinfezione, il confezionamento e la sterilizzazione dello strumentario e degli altri presidi utilizzati.
Nei locali ove si svolgono attività sanitarie i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di due metri devono essere lavabili e disinfettabili.
3.9.2. Requisiti minimi impiantistici e tecnologici.
L'ambulatorio odontoiatrico deve disporre di attrezzature, presidi medico-chirurgici e arredi in relazione alle specifiche attività svolte.
3.9.3. Requisiti minimi organizzativi.
Oltre a quanto previsto per l'assistenza specialistica ambulatoriale, in ogni ambulatorio odontoiatrico sono formalizzate ed applicate le seguenti procedure riguardanti:
il consenso informato;
l'esecuzione delle prestazioni odontoiatriche maggiormente invasive o rischiose;
la gestione delle emergenze;
la compilazione della scheda ambulatoriale;
il lavaggio, il confezionamento la disinfezione e la sterilizzazione dello strumentario e degli altri presidi utilizzati;
la prevenzione del rischio infettivo per i pazienti e il personale.
3.10. Centro dialisi.
I centri dialisi sono strutture ambulatoriali finalizzate ad erogare i trattamenti sostitutivi ai pazienti affetti da insufficienza renale in fase uremica.
I centri dialisi possono essere collocati in ambito sia ospedaliero che extraospedaliero. Le tipologie dei centri dialisi sono le seguenti:
centri dialisi di riferimento, ad elevata assistenza, annessi ad unità operative ospedaliere di nefrologia;
centri penferici ad assistenza limitata, situati presso strutture ospedaliere ovvero presso strutture poliambulatoriali funzionalmente aggregati ad un centro di riferimento ed afferenti alla responsabilità organizzativa e gestionale del medesimo centro di riferimento;
centri dialisi ambulatoriali.
3.10.1. Centro di riferimento (CDR).
3.10.1.1. Requisiti minimi strutturali del CDR.
Il CDR deve essere collocato in modo tale da consentire un facile accesso dei pazienti e dei mezzi di soccorso e di trasporto.
I locali e gli spazi devono essere correlati, per numero e dimensioni, alla tipologia e al volume delle attività erogate e devono prevedere almeno la seguente dotazione minima:
locale/i per lo svolgimento delle terapie dialitiche con annessi spogliatoi e servizi igienici per i pazienti distinti da quelli per il personale;
locale per visite e medicazioni;
spazio di lavoro per il personale di assistenza;
locale magazzino per lo stoccaggio del materiale per dialisi;
locale per il deposito delle apparecchiature di riserva e gli interventi di manutenzione;
locale per l'allocazione dell'impianto di preparazione dell'acqua e stoccaggio disinfettanti chimici;
locale e attrezzature per il trattamento dialitico di pazienti affetti da patologie altamente infettive (HbsAg pos., HIV etc.);
locale/spazi per l'effettuazione della dialisi peritoneale;
locale/spazi per l'addestramento dei pazienti alla dialisi domiciliare;
uno o più locali/spazi per il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione delle apparecchiature e dei presidi utilizzati;
locale/spazi per il deposito del materiale sporco.
Nei locali ove si svolgono attività sanitarie i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di due metri devono essere lavabili e disinfettabili.
In sala dialisi deve essere consentito:
il passaggio agevole di un carrello medicazione;
l'assistenza al paziente su 3 lati;
il monitoraggio costante dei pazienti da parte del personale infermieristico.
3.10.1.2. Requisiti minimi impiantistici del CdR.
Presso il CdR devono essere assicurate:
temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20-24 gradi C;
umidità relativa estiva e invernale 40-60%;
efficaci condizioni di illuminazione e di ventilazione;
continuità elettrica;
adeguato trattamento dell'acqua per la dialisi mediante osmosi inversa o biosmosi o mediante demineralizzatori;
possibilità di sterilizzazione chimica e/o termica dell'impianto di distribuzione dell'acqua.
3.10.1.3. Requisiti minimi tecnologici del CdR.
Il CdR dispone di attrezzature e di presidi medico-chirurgici in relazione ai volumi ed alle tipologie delle prestazioni erogate. La dotazione minima deve prevedere:
sistema pesa paziente per ogni posto dialisi;
preparatore singolo automatico per ogni posto dialisi (monitor per dialisi) con controllo automatico dell'ultrafiltrato, più un numero di monitor per dialisi di riserva pari ad almeno 1/3 dei posti letto;
monitor-defibrillatore;
carrello confarmaci e presidi per la gestione dell'emergenza;
frigorifero a temperatura controllata per la conservazione di farmaci;
strumentazioni tecniche e presidi per il trattamento del paziente acuto;
attrezzature dedicate al trattamento dialitico di pazienti portatori di patologie trasmissibili per via parenterale;
attrezzature per dialisi peritoneale;
apparecchiature per l'effettuazione della dialisi domiciliare.
3.10.1.4. Requisiti minimi organizzativi del CdR.
Presso il CdR devono sussistere i seguenti requisiti minimi organizzativi:
presenza di due infermieri per i primi sei pazienti presenti nella seduta dialitica, ed uno aggiuntivo per ogni ulteriori tre pazienti presenti;
addestramento del personale infermieristico su tutte le metodiche dialitiche disponibili nel servizio;
formazione del personale sulle problematiche riguardanti le principali patologie infettive correlate;
presenza del servizio attivo o pronta disponibilità medica ed infermieristica nelle 24 ore per l'esecuzione di trattamenti dialitici d'urgenza;
presenza di personale medico di nefrologia durante le sedute dialitiche;
addestramento ed aggiornamento periodico del personale medico ed infermieristico, compreso quello da avviare alle strutture decentrate ad assistenza limitata (CAL);
addestramento dei pazienti domiciliari;
effettuazione degli accertamenti sierologici sui pazienti e della profilassi delle infezioni virali;
effettuazione di analisi periodiche, chimiche e batteriologiche, per garantire le caratteristiche di qualità dell'acqua deionizzata e del liquido di dialisi;
supporto alle attività di trapianto renale.
Presso il CdR sono formalizzate e applicate le seguenti procedure riguardanti:
la selezione del paziente al trattamento dialitico;
la raccolta del consenso informato del paziente;
la predisposizione del piano di trattamento per ciascun paziente;
la redazione per ciascun paziente di una scheda dialitica;
la corretta esecuzione di tutte le prestazioni dialitiche effettuabili nel centro;
il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione delle apparecchiature e dei presidi utilizzati;
la gestione delle eventuali situazioni di urgenza-emergenza;
l'effettuazione tempestiva degli accertamenti di laboratorio per il monitoraggio e la gestione delle urgenze;
la corretta conservazione dei farmaci e del materiale utilizzato.
3.10.2. Centro ad assistenza limitata (CAL).
3.10.2.1. Requisiti minimi strutturali del CAL.
Il CAL deve essere collocato in modo tale da consentire un facile accesso dei pazienti e dei mezzi di soccorso e di trasporto.
I locali e gli spazi devono essere correlati, per numero e dimensioni, alla tipologia e al volume delle attività erogate e devono prevedere almeno la seguente dotazione minima:
locale/i per lo svolgimento delle terapie dialitiche con annessi spogliatoi e servizi igienici per i pazienti distinti da quelli per il personale;
locale per visite e medicazioni;
spazio di lavoro per il personale di assistenza;
locale magazzino per lo stoccaggio del materiale per dialisi;
locale per il deposito delle apparecchiature di riserva e gli interventi di manutenzione;
locale per l'allocazione dell'impianto di preparazione dell'acqua e stoccaggio disinfettanti chimici;
uno o più locali/spazi per il lavaggio la disinfezione e la sterilizzazione delle apparecchiature e dei presidi utilizzati;
locale/spazi per il deposito del materiale sporco.
Nei locali ove si svolgono attività sanitarie i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di due metri devono essere lavabili e disinfettabili.
In sala dialisi deve essere consentito:
il passaggio agevole di un carrello medicazione;
l'assistenza al paziente su 3 lati;
il monitoraggio costante dei pazienti da parte del personale infermieristico.
3.10.2.2. Requisiti minimi impiantistici del CAL.
Presso il CAL devono essere assicurate:
temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20-24 gradi C;
umidità relativa estiva e invernale 40-60%;
efficaci condizioni di illuminazione e di ventilazione;
continuità elettrica;
adeguato trattamento dell'acqua per la dialisi mediante osmosi inversa o biosmosi o mediante demineralizzatori;
possibilità di sterilizzazione chimica e/o termica dell'impianto di distribuzione dell'acqua.
2.10.2.3. Requisiti minimi tecnologici del CAL.
Il CAL, dispone di attrezzature e di presidi medico chirurgici in relazione ai volumi ed alle tipologie delle prestazioni erogate. La dotazione minima deve prevedere:
sistema pesa paziente per ogni posto dialisi;
preparatore singolo automatico per ogni posto dialisi (monitor per dialisi) con controllo automatico dell'ultrafiltrato più un numero di monitor per dialisi di riserva pari ad almeno 1/4 dei posti letto;
monitor-defibrillatore;
carrello con farmaci e presidi per la gestione dell'emergenza;
frigorifero a temperatura controllata per la conservazione di farmaci;
apparecchiature per esami di laboratorio semplici (emocromo, emogasanalisi, elettroliti), ad esclusione dei centri situati in ambito ospedaliero.
3.10.2.4. Requisiti minimi organizzativi del CAL.
Presso il CAL, devono sussistere i seguenti requisiti minimi organizzativi:
presenza di due infermieri per i primi sei pazienti presenti nella seduta dialitica, ed uno aggiuntivo per ogni ulteriori tre pazienti presenti;
addestramento del personale infermieristica su tutte le metodiche dialitiche disponibili nel servizio;
formazione del personale sulle problematiche riguardanti le principali patologie infettive corredate;
supervisione garantita dal centro di riferimento;
presenza di personale medico nefrologo - messo a disposizione dal centro di riferimento - in funzione dei volumi e della tipologia di attività erogata;
collegamento telefonico con il centro di riferimento;
procedure concordate con i centri di riferimento per le eventuali necessità di trasferimento-presa in carico di pazienti in funzione della variazione del quadro clinico o di urgenze cliniche, tecniche od organizzative;
assistenza tecnica per le apparecchiature tramite il centro di riferimento o con rapporto contrattuale presso struttura esterna;
effettuazione degli accertamenti sierologici sui pazienti e della profilassi delle infezioni virali;
effettuazione di analisi periodiche, chimiche e batteriologiche, per garantire le caratteristiche di qualità dell'acqua deionizzata e del liquido di dialisi;
funzionamento per almeno 3 giorni/settimana, con modalità organizzative atte a salvaguardare le esigenze di programmazione dei trattamenti dialitici.
Presso il C.AL sono formalizzate e applicate le seguenti procedure riguardanti:
la selezione del paziente al trattamento dialitico;
la raccolta del consenso informato del paziente;
la predisposizione del piano di trattamento per ciascun paziente;
la redazione per ciascun paziente di una scheda dialitica;
la corretta esecuzione di tutte le prestazioni dialitiche effettuabili nel centro;
il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione delle apparecchiature e dei presidi utilizzati;
la gestione delle eventuali situazioni di urgenza-emergenza, incluso il trasferimento del paziente in struttura di ricovero in caso di necessità;
l'effettuazione tempestiva degli accertamenti di laboratorio per il monitoraggio e la gestione delle urgenze;
la corretta conservazione dei farmaci e del materiale utilizzato.
3.10.3. Centro dialisi ambulatoriale (CDA)
3.10.3.1. Requisiti minimi strutturali del CDA
Il CDA deve essere collocato in modo tale da consentire un facile accesso dei pazienti e dei mezzi di soccorso e di trasporto.
I locali e gli spazi devono essere correlati, per numero e dimensioni, alla tipologia e al volume delle attività erogate, e devono prevedere airneno la seguente dotazione minima:
locale/i per lo svolgimento delle terapie dialitiche con annessi spogliatoi e servizi igienici per i pazienti distinti da quelli per il personale;
locale per visite e medicazioni;
spazio di lavoro per il personale di assistenza;
locale magazzino per lo stoccaggio del materiale per dialisi;
locale per il deposito delle apparecchiature di riserva e gli interventi di manutenzione;
locale per l'allocazione dell'impianto di preparazione dell'acqua e stoccaggio disinfettanti chimici;
uno o più locali/spazi per il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione delle apparecchiature e dei presidi utilizzati;
locale/spazi per il deposito del materiale sporco.
Nei locali ove si svolgono attività sanitarie i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di due metri devono essere lavabili e disinfettabili.
In sala dialisi deve essere consentito:
il passaggio agevole di un carrello medicazione;
l'assistenza al paziente su 3 lati;
il monitoraggio costante dei pazienti da parte del personale infermieristico.
3.10.3.2. Requisiti minimi impiantistici del CDA.
Presso il CDA devono essere assicurate:
temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20-24 gradi C;
umidità relativa estiva e invernale 40-60%;
efficaci condizioni di illuminazione e di ventilazione;
continuità elettrica;
adeguato trattamento dell'acqua per la dialisi mediante osmosi inversa o biosmosi o mediante demineralizzatori;
possibilità di sterilizzazione chimica e/o termica dell'impianto di distribuzione dell'acqua.
3.10.3.3. Requisiti minimi tecnologici del CDA
Il CDA dispone di attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione ai volumi ed alle tipologie delle prostazioni erogate. La dotazione minima deve prevedere:
sistema pesa paziente per ogni posto dialisi;
preparatore singolo automatico per ogni posto dialisi (monitor per dialisi) con controllo automatico dell'ultrafiltrato, più un numero di monitor per dialisi di riserva pari ad almeno 1/4 dei posti letto; monitor-defibrillatore;
carrello con farmaci e presidi per la gestione dell'emergenza;
frigorifero a temperatura controllata per la conservazione di farmaci;
apparecchiature per esami di laboratorio semplici (emocromo, emogasanalisi, elettroliti), ad esclusione dei centri situati in ambito ospedaliero.
3.10.3.4. Requisiti minimi organizzativi del CDA
Presso il CDA devono sussistere i seguenti requisiti minimi organizzativi:
presenza di due infermieri per i primi cinque pazienti presenti nella seduta dialitica, ed uno aggiuntivo per ogni ulteriori tre pazienti presenti;
addestramento del personale infermieristico su tutte le metodiche dialitiche disponibili nel servizio;
formazione del personale sulle problematiche riguardanti le principali patologie infettive correlate;
direttore del centro, in possesso di specializzazione in nefrologia o disciplina equipollente; presenza continua, durante i turni di dialisi, di personale medico specialista in nefrologia, o disciplina equipollente, ovvero con documentata esperienza almeno triennale in servizi di nefrologia/dialisi;
effettuazione degli accertamenti sierologici sui pazienti e della profilassi delle infezioni virali;
effettuazione di analisi periodiche, chimiche e batteriologiche, per garantire le caratteristiche di qualità dell'acqua deionizzata e del liquido di dialisi;
funzionamento per almeno 3 giorni/settimana, con modalità organizzative atte a salvaguardare le esigenze di programmazione dei trattamenti dialitici.
Presso il CDA sono formalizzate e applicate le seguenti procedure riguardanti:
la selezione del paziente al trattamento dialitico;
la raccolta del consenso informato del paziente;
la predisposizione del piano di trattamento per ciascun paziente;
la redazione per ciascun paziente di una scheda dialitica;
la corretta esecuzione di tutte le prestazioni dialitiche effettuabili nel centro;
il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione delle apparecchiature e dei presidi utilizzati;
la gestione delle eventuali situazioni di urgenza-emergenza, incluso il trasferimento del paziente in struttura di ricovero in caso di necessità;
l'effettuazione tempestiva degli accertamenti di laboratorio per il monitoraggio e la gestione delle urgenze;
la corretta conservazione dei farmaci e del materiale utilizzato».