(Regione Trentino-Alto Adige - Decreto del Presidente della Provincia n° 22, 13 agosto 2003)
1. Nell'art. 18 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg. il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ferma restando l'immediata applicazione dei requisiti minimi in caso di costruzione di nuove strutture e di modificazione di quelle esistenti, in sede di prima applicazione del presente regolamento le strutture pubbliche in esercizio e le strutture private autorizzate ai sensi della vigente normativa devono essere adeguate ai requisiti minimi di cui al presente regolamento entro tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione della giunta provinciale di approvazione dei criteri di verifica del possesso dei requisiti medesimi.».