(Regione Trentino-Alto Adige - Decreto del Presidente della Provincia n° 22, 13 agosto 2003)
IL PRESIDENTE
Visto l'Art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;
Visto l'Art. 54, comma 1, punto 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;
Visto l'art. 43, della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3,
a mente del quale e per i fini di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.:
i requisiti minimi delle strutture sanitarie pubbliche e
private sono stabiliti con apposito regolamento di esecuzione;
con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità
per la concessione dell'accreditamento, per l'effettuazione di
controlli periodici sul possesso dei requisiti e per l'eventuale
revoca dell'accreditamento concesso.
Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg. (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'Art. 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1943 di data
11 agosto 2003, con la quale è stato approvato lo schema di
regolamento concernente: «Modificazioni al decreto del presidente
della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg. recante:
«Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ai sensi
dell'Art. 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3»;
Emana
il seguente regolamento: