Lombardia - Regolamento 19/03 - articolo 1: Composizione

Articolo 1 - Composizione

(Regione Lombardia - regolamento n° 19, 12 agosto 2003)

1. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, di seguito Conferenza, è composta da:

a) il sindaco del comune di Milano;

b) i presidenti delle conferenze dei sindaci delle aziende sanitarie locali;

c) il presidente dell'ANCI Lombardia;

d) il presidente dell'Unione delle province lombarde (UPL);

e) il presidente della delegazione regionale dell'UNCEM.

2. La Conferenza, nelle ipotesi previste dall'Art. 6, comma 9-ter, della legge regionale n. 31/1997, è integrata con la partecipazione del sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda ospedaliera.

3. Alle sedute della Conferenza partecipano, senza diritto di voto, l'assessore regionale competente in materia di sanità, l'assessore regionale competente in materia di famiglia e solidarietà sociale, gli assessori regionali competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta della Conferenza, il direttore generale competente in materia di sanità, il direttore generale competente in materia di famiglia e solidarietà sociale, i direttori generali degli assessorati competenti nelle materie poste all'ordine del giorno, nonchè i direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliere quando all'ordine del giorno sono previsti argomenti di loro interesse.


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