Toscana - Legge 32/03 - articolo 18: Norme transitorie

Articolo 18 - Norme transitorie

(Regione Toscana - legge n° 32, 7 luglio 2003)

1. In fase di prima attuazione, la Regione costituisce la commissione di cui all'Art. 4, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'insediamento della commissione la Regione continua ad avvalersi della commissione per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti operante istituita ai sensi della legge regionale 28 aprile 1977, n. 27 (istituzione della commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti).

3. Ai fini della conversione e della convalida dei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare), prevista dall'Art. 146, comma 2, del decreto legislativo n. 230/1995, i titolari presentano apposita domanda corredata da documentazione redatta e sottoscritta, per quanto di competenza, dall'esperto qualificato di cui all'Art. 77 del decreto legislativo n. 230/1995, dal medico addetto alla sorveglianza medica di cui all'Art. 83 del decerto legislativo n. 230/1995 e dal responsabile dell'impianto radiologico di cui all'Art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 187/2000.


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