Toscana - Legge 32/03 - articolo 17: Oneri finanziari

Articolo 17 - Oneri finanziari

(Regione Toscana - legge n° 32, 7 luglio 2003)

1. In conformitą con quanto disposto dall'Art. 39, comma 3, del decreto legislativo n. 241/2000, gli oneri finanziari relativi alle procedure concernenti le attivitą da effettuarsi ai sensi della presente legge sono posti a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, sulla base del costo effettivo del servizio determinato dai comuni, secondo i propri regolamenti per le attivitą di competenza, e dalla giunta regionale attraverso il regolamento di cui all'Art. 16 della presente legge per le attivitą svolte dai dipartimenti di prevenzione delle aziende U.S.L. e dalla commissione.


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