(Regione Toscana - legge n° 32, 7 luglio 2003)
1. La giunta regionale disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) le modalitą di funzionamento dei lavori della commissione di cui all'Art. 4, comma 4;
b) le forme e le modalitą di funzionamento, di attuazione e di finanziamento dell'archivio come previsto dall'Art. 11, comma 3;
c) le modalitą organizzative e di finanziamento per la valutazione delle esposizioni, di cui all'Art. 14;
d) le modalitą di copertura degli oneri finanziari relativi alle attivitą non di competenza comunale.