(Regione Toscana - legge n° 32, 7 luglio 2003)
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente capo, i comuni competenti al rilascio del nulla osta di cui all'Art. 3 provvedono a trasmettere alla giunta regionale ed ai dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio copia dei provvedimenti rilasciati ai sensi della presente legge, nonchè di quelli di modifica e di autorizzazione alla dismissione.
2. I comuni competenti sono tenuti a consentire l'accesso ai provvedimenti di cui al comma 1 a tutte le amministrazioni pubbliche che svolgano funzioni inerenti le materie oggetto della presente legge.