Toscana - Legge 32/03 - articolo 12: Obblighi di comunicazione

Articolo 12 - Obblighi di comunicazione

(Regione Toscana - legge n° 32, 7 luglio 2003)

1. I detentori di apparecchiature radiogene o sostanze radioattive, soggetti al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 230/1995, sono tenuti a trasmettere all'archivio di cui all'Art. 11, entro trenta giorni dall'inizio della detenzione, la comunicazione relativa alla detenzione stessa.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono inoltre tenuti a comunicare all'archivio le variazioni intervenute nell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, relativamente alle caratteristiche, alla sede di impiego, alle dismissioni delle sorgenti stesse.


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