(Regione Toscana - legge n° 32, 7 luglio 2003)
l. E' istituito l'archivio regionale delle apparecchiature radiogene e delle sostanze radioattive, di seguito denominato «archivio», con il compito di raccogliere ed elaborare dati informativi delle strutture che esercitino pratiche concernenti l'impiego di radiazioni ionizzanti, disciplinate dalla presente legge, al fine di vigilare sulla piena attuazione di essa.
2. L'archivio di cui al comma 1, č costituito dai dati informativi sulle apparecchiature radiogene e sulle sostanze radioattive effettivamente detenute e rientra, ad ogni effetto, tra gli adempimenti obbligatori da assolversi ai fini dell'attuazione del disposto di cui all'Art. 8 del decreto legislativo n. 187/2000.
3. La Regione provvede, con il regolamento di cui all'Art. 16, a disciplinare le forme, le modalitą di gestione, di funzionamento e di attuazione dell'archivio, ivi compresa l'eventuale istituzione di un sistema telematico di gestione delle comunicazioni.