Toscana - Legge 32/03 - articolo 7: Disposizioni per la dismissione della pratica

Articolo 7 - Disposizioni per la dismissione della pratica

(Regione Toscana - legge n° 32, 7 luglio 2003)

1. L'intendimento di cessare la pratica oggetto del nulla osta è comunicato al comune competente che provvede all'autorizzazione alla dismissione.

2. Ai fini di cui al comma 1, qualora nel nulla osta siano state inserite specifiche prescrizioni in merito alle modalità di dismissione, il titolare della pratica autorizzata è tenuto a redigere un piano delle operazioni, a cui deve essere allegata apposita relazione tecnica, redatta da un esperto qualificato ai sensi dell'Art. 77 e seguenti del decreto legislativo n. 230/1995, ed a trasmetterlo al competente comune. Tale piano, da effettuarsi ai fini della dismissione, è comprensivo delle valutazioni e delle misure relative alla sicurezza e protezione, con particolare riferimento:

a) alle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi risultanti dallo svolgimento della pratica e dalle operazioni di dismissione;

b) alla sistemazione delle sorgenti di radiazioni impiegate.

3. Il comune competente autorizza le operazioni di dismissione anche acquisendo, qualora ne ravvisi la necessità, il parere della commissione di cui all'Art. 4, che può contenere prescrizioni tecniche ritenute necessarie; a tal fine, provvede alla trasmissione, per l'acquisizione del relativo parere, del piano presentato ai sensi del comma 2 rispettivamente:

a) alla competente azienda unità sanitaria locale;

b) al comando provinciale dei vigili del fuoco;

c) alla direzione provinciale del lavoro;

d) alla struttura territorialmente competente dell'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).

4. Il soggetto interessato è obbligato ad ottemperare alle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi del comma 3.

5. Competono ai comuni i controlli tesi ad accertare il pieno rispetto delle prescrizioni dettate ai sensi del presente articolo, nonchè la positiva conclusione della fase di dismissione. In particolare, tali controlli accertano:

a) la mancanza di vincoli di natura radiologica sull'installazione in cui la pratica sia stata esercitata;

b) la corretta sistemazione del rifiuti radioattivi prodotti, e delle sorgenti impiegate.


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