(Regione Toscana - legge n° 32, 7 luglio 2003)
1. E' istituita la commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti, di seguito denominata «Commissione», con compiti di consulenza nei confronti dei comuni. La commissione esprime il parere previsto, ai fini del rilascio del relativo nulla osta, dall'Art. 3, comma 1, sulla base degli accertamenti e delle verifiche previste dall'Art. 3, comma 2. La commissione trasmette il parere di sua competenza al comune interessato, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dai dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali degli accertamenti di cui all'Art. 3, comma 2.
2. La commissione svolge altresì compiti e funzioni istruttorie ai fini dell'espressione del parere regionale di cui all'Art. 8 e costituisce l'organismo tecnico-consultivo competente nelle materie e nelle problematiche oggetto della presente legge, relative alle pratiche che implichino rischio da esposizione alle radiazioni ionizzanti, a garanzia della prevenzione del rischio stesso, e della conseguente protezione della popolazione, dei pazienti, e dei lavoratori. La commissione è altresì competente all'espressione dei pareri ai comuni ai fini dell'autorizzazione alle operazioni di dismissione, di cui all'Art. 7, e ai fini dell'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti di cui all'Art. 9, comma 3.
3. La commissione dura in carica 3 anni ed è nominata dalla giunta regionale. La commissione è composta da:
a) il dirigente del servizio competente del dipartimento «Diritto alla salute e politiche di solidarieta» della giunta regionale, che svolge le funzioni di presidente;
b) un fisico esperto in fisica medica;
c) un fisico esperto qualificato di terzo grado;
d) un medico specialista in medicina nucleare;
e) un medico specialista in radioterapia o in radiodiagnostica;
f) un medico autorizzato;
g) un rappresentante della direzione regionale del lavoro;
h) un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. La giunta regionale disciplina con il regolamento di cui all'Art. 16:
a) la procedura per l'espressione dei pareri di competenza, compresa l'individuazione degli organismi ed enti di cui la commissione si avvale ai fini dell'espressione degli stessi;
b) l'organizzazione interna, le norme di funzionamento, le modalità relative allo svolgimento dell'attività della commissione, comprese quelle inerenti la periodicità delle riunioni ed il numero minimo dei partecipanti ai fini della validità dell'espressione dei pareri di competenza.