(Regione Toscana - legge n° 32, 7 luglio 2003)
1. Ferma restando l'attuazione delle disposizioni di cui all'Art. 1, comma 1, la presente legge č emanata in attuazione altresė:
a) delle relative norme di cui al decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 (Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche);
b) di quelle di cui al decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 (Attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti);
c) del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti).
2. Ai fini di cui allapresente legge, valgono le definizioni adottate dal capo II del decreto legislativo n. 230/1995.