(Regione Toscana - legge n° 32, 7 luglio 2003)
1. La Regione, con la presente legge, disciplina il regime autorizzativo concernente l'impiego di radiazioni ionizzanti, in conformitą con quanto disposto dall'Art. 29, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), e successive modifiche, dettando, specificamente, le norme per il rilascio del nulla osta preventivo classificato di categoria B, relativamente alle attivitą comportanti esposizioni a scopo medico.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, la presente legge disciplina inoltre:
a) le modalitą per l'espressione del parere regionale finalizzato al rilascio, da parte dell'autoritą statale competente, del nulla osta di categoria A;
b) l'individuazione dell'autoritą competente al rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento dei materiali di cui all'Art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 230/1995, nonchč le modalitą relative al rilascio dell'autorizzazione medesima;
c) le modalitą della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario delle attrezzature radiologiche e delle sorgenti radioattive, per l'acquisizione degli elementi conoscitivi finalizzati alla pił adeguata programmazione sanitaria regionale;
d) le valutazioni delle esposizioni a scopo medico con riguardo alla popolazione regionale e dei relativi gruppi di riferimento;
e) controllo della radioattivitą ambientale.