Regione Toscana
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LEGGE REGIONALE N°32, 7 LUGLIO 2003
(Gazzetta Ufficiale, 3a serie speciale, n. 47 del
29.11.03, pag. 19)
Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni
ionizzanti
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Toscana n. 27 del 10 luglio 2003)
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Rinvio normativo
Capo II - Procedure autorizzative
Articolo 3 - Nulla osta preventivo all'impiego di sorgenti
Articolo 4 - Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti
Articolo 5 - Domanda di nulla osta
Articolo 6 - Contenuti del nulla osta e relative modifiche
Articolo 7 - Disposizioni per la dismissione della pratica
Articolo 8 - Parere sul rilascio di nulla osta classificato di categoria A
Capo III - Disposizioni per l'allontanamento dei rifiuti
Articolo 9 - Autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti
Capo IV - Controlli e vigilanza
Articolo 10 - Esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza
Capo V - Archivio radiologico toscano
Articolo 11 - Istituzione e compiti
Articolo 12 - Obblighi di comunicazione
Articolo 13 - Scambio di informazioni
Capo VI - Valutazioni delle dosi alla popolazione
Articolo 14 - Compiti regionali
Capo VII - Controlli sulla radioattivitą
Articolo 15 - Controllo della radioattivitą ambientale
Capo VIII - Disposizioni finali
Articolo 16 - Norme regolamentari
Articolo 17 - Oneri finanziari
Articolo 18 - Norme transitorie
Articolo 19 - Abrogazione