Lazio - Legge 4/03 - articolo 21: Disposizioni transitorie in materia di accreditamento

Articolo 21 - Disposizioni transitorie in materia di accreditamento

(Regione Lazio - legge n° 4, 3 marzo 2003)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono provvisoriamente accreditati:

a) i soggetti pubblici che esercitano attivitą sanitarie e socio-sanitarie;

b) i soggetti privati che risultano accreditati ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche e gli altri operanti ai sensi dell'Art. 8-quater, comma 6, del decreto legislativo.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono richiedere l'accreditamento, ai sensi dell'Art. 14, entro il termine di novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'Art. 7. Decorso inutilmente tale termine, l'accreditamento provvisorio decade.


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