Lazio - Legge 4/03 - articolo 20: Disposizioni transitorie per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie

Articolo 20 - Disposizioni transitorie per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie

(Regione Lazio - legge n° 4, 3 marzo 2003)

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano attività sanitarie e socio-sanitarie rientranti nell'ambito di cui all'Art. 4, devono richiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'Art. 7, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento della giunta regionale concernente i requisiti minimi, previsto dall'Art. 5, comma 1, lettera a). Gli stessi soggetti possono proseguire la loro attività, fino al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e comunque fino alla scadenza dei termini per l'adeguamento, se necessario, determinati dal provvedimento di cui al comma 3.

2. Decorso inutilmente il termine previsto al comma 1 per richiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, la Regione ordina l'immediata cessazione dell'attività e la chiusura della struttura.

3. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina, con apposito provvedimento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i termini per l'adeguamento delle strutture e delle attività ai requisiti stabiliti ai sensi dell'Art. 5, comma 1, lettera a), che deve essere effettuato entro il termine massimo di tre anni dalla suddetta data. Tale provvedimento può determinare termini più ampi per l'adeguamento delle strutture pubbliche e per quelle aventi particolari caratteristiche di rilevanza storico-artistico-architettonica e/o di complessità morfologico-strutturale.

4. Nei casi in cui l'adeguamento della struttura risulti impossibile a causa di vincoli d'interesse storico, artistico o architettonico, la Regione può, in deroga all'obbligo di adeguamento, rilasciare l'autorizzazione all'esercizio, previa valutazione delle condizioni strutturali e organizzative esistenti.

5. Il mancato rispetto dei termini determinati ai sensi del comma 3, comporta l'immediata cessazione dell'attività e la chiusura della struttura.


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