Lazio - Legge 4/03 - articolo 16: Vigilanza, sospensione e revoca dell'accreditamento istituzionale

Articolo 16 - Vigilanza, sospensione e revoca dell'accreditamento istituzionale

(Regione Lazio - legge n° 4, 3 marzo 2003)

1. La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti per l'accreditamento e l'attuazione delle azioni eventualmente indicate nell'ipotesi di accreditamento rilasciato sotto condizione.

2. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di requisiti per l'accreditamento o siano violati gli accordi contrattuali di cui all'Art. 18, la Regione diffida il soggetto accreditato a provvedere alla regolarizzazione entro un congruo termine.

3. La giunta regionale, qualora non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte o sia decorso inutilmente il termine di cui al comma 2;

a) ordina la sospensione dell'accreditamento fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento, se si tratta di perdita dei requisiti di cui all'Art. 13, comma 1;

b) dispone la revoca dell'accreditamento, se si tratta di perdita dei requisiti essenziali individuati dalla giunta stessa ai sensi dell'Art. 13, comma 2, lettera b), o di violazione degli accordi di cui all'Art. 18.

4. L'accreditamento non può essere sospeso per un periodo superiore a tre anni. Decorso inutilmente tale periodo, l'accreditamento è revocato.

5. L'accreditamento è sospeso o revocato, rispettivamente, in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'Art. 11.


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