(Regione Lazio - legge n° 4, 3 marzo 2003)
1. I soggetti autorizzati all'esercizio ai sensi dell'Art. 7 che intendono ottenere l'accreditamento inoltrano la relativa richiesta alla Regione con le modalità previste dal regolamento di cui all'Art. 13, comma 3.
2. La Regione provvede ad effettuare la verifica della funzionalità rispetto al fabbisogno di assistenza ed alla quantità di prestazioni accreditabili in eccesso risultanti dall'atto programmatorio di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), numero 2).
3. In caso di verifica positiva, la Regione espleta l'attività istruttoria con le procedure previste dal regolamento di cui all'Art. 13, comma 3, ed esprime un parere di accreditabilità.
4. L'accreditamento è rilasciato, negato o rilasciato sotto condizione con deliberazione della giunta regionale entro venti giorni dal ricevimento del parere di accreditabilità.
5. L'accreditamento ha validità per il periodo di vigenza del piano sanitario regionale e, comunque, per non oltre cinque anni.
6. La richiesta di rinnovo dell'accreditamento è inoltrata alla Regione, con le modalità previste dal regolamento di cui all'Art. 13, comma 3, almeno sei mesi prima della data di scadenza del precedente accreditamento. ll rinnovo dell'accreditamento è concesso previa verifica della permanenza dei requisiti ai sensi dell'Art. 10.
7. La giunta regionale, nel caso di richiesta di accreditamento da parte dei soggetti autorizzati alla realizzazione di nuove strutture o all'esercizio di nuove attività in strutture preesistenti, può, secondo le procedure definite dal regolamento di cui all'Art. 13, comma 4, rilasciare l'accreditamento temporaneo ai soli fini e per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti. In caso di verifica positiva, la durata dell'accreditamento decorre dalla data di rilascio dell'accreditamento temporaneo.