(Regione Lazio - legge n° 4, 3 marzo 2003)
1. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con apposito provvedimento, sentita la competente commissione consiliare, i requisiti ulteriori di qualificazione per il rilascio dell'accreditamento nonchè gli indicatori ed i livelli di accettabilità dei relativi valori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti in relazione alle prestazioni accreditate.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono, altresì, individuati:
a) il sistema di classificazione dei soggetti accreditati, in rapporto al grado di adesione ai requisiti, anche ai fini della differenziazione delle prestazioni erogabili e della loro remunerazione;
b) i requisiti essenziali la cui mancanza comporta la revoca dell'accreditamento ai sensi dell'Art. 16, comma 3, lettera a).
3. La giunta regionale, entro il termine di cui al comma 1, definisce, con regolamento, le procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accreditamento, assicurando la valutazione prioritaria delle richieste dei soggetti che operano o che richiedono di operare in ambiti territoriali privi o carenti di strutture accreditate.
4. La Giunta, per la redazione del provvedimento di cui al comma 1 e del regolamento di cui al comma 3, si avvale dell'Agenzia di sanità pubblica.
5. La giunta regionale provvede all'aggiornamento dei requisiti di cui al comma 1 ed al comma 2, lettera b), ogni qualvolta l'evoluzione delle tecnologie e delle pratiche sanitarie o la normativa lo rendono necessario, prevedendo specifici tempi di adeguamento.