(Regione Lazio - legge n° 4, 3 marzo 2003)
1. L'esercizio di attivitā sanitaria e socio-sanitaria diversa da quella autorizzata comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 50.000,00 il divieto di esercizio della medesima attivitā sanitaria, nonchč l'impossibilitā di presentare richiesta di autorizzazione all'esercizio della stessa attivitā per un periodo di due anni.
2. L'esercizio di attivitā sanitaria e socio-sanitaria in carenza di titolo autorizzatorio da parte di una struttura soggetta ad autorizzazione comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 6.000,00 ed un massimo di euro 60.000,00 nonchč l'immediata cessazione dell'esercizio e la chiusura della struttura.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 č effettuata, ai sensi dell'Art. 208 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) secondo le disposizioni della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.