Lazio - Legge 4/03 - articolo 10: Verifica periodica dei requisiti minimi

Articolo 10 - Verifica periodica dei requisiti minimi

(Regione Lazio - legge n° 4, 3 marzo 2003)

1. I soggetti autorizzati all'esercizio inviano alla Regione, con cadenza quinquennale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti minimi di cui all'Art. 5, comma 1, lettera a).

2. La Regione può disporre in qualsiasi momento verifiche tese all'accertamento della permanenza dei requisiti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, secondo quanto previsto all'Art. 7, comma 3.


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