(Regione Lazio - legge n° 4, 3 marzo 2003)
1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) stabilisce, con apposito provvedimento, sentita la competente commissione consiliare, nonchè le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i requisiti minimi, anche integrativi rispetto a quelli indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio;
b) definisce, con regolamento, le modalità e i termini per la verifica di compatibilità di cui all'Art. 6, comma 2, ivi comprese le procedure idonee ai fini della eventuale selezione dei soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nonchè le modalità ed i termini per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.
2. La giunta regionale provvede all'aggiornamento dei requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a), ogni qualvolta l'evoluzione delle tecnologie e delle pratiche sanitarie o la normativa lo rendono necessario.