Lazio - Legge 4/03 - articolo 4: Strutture ed attività soggette ad autorizzazione

Articolo 4 - Strutture ed attività soggette ad autorizzazione

(Regione Lazio - legge n° 4, 3 marzo 2003)

1. Sono soggette alle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio:

a) le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative;

b) le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuzie e/o postacuzie;

c) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale;

d) gli stabilimenti termali;

e) gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale o svolgono procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o comportanti un rischio per la sicurezza del paziente, nonchè le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche.

2. Sono soggette all'autorizzazione all'esercizio, altresì, le attività di assistenza domiciliare.


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