(Regione Lazio - legge n° 4, 3 marzo 2003)
1. Sono soggette alle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio:
a) le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative;
b) le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuzie e/o postacuzie;
c) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale;
d) gli stabilimenti termali;
e) gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale o svolgono procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o comportanti un rischio per la sicurezza del paziente, nonchè le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche.
2. Sono soggette all'autorizzazione all'esercizio, altresì, le attività di assistenza domiciliare.