Regione Lazio
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LEGGE REGIONALE N°4, 3 MARZO 2003
(Gazzetta Ufficiale, 3a serie speciale, n. 45 del
15.11.03, pag. 43)
Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di
attivita' sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi
contrattuali
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Lazio n. 8 del 20 marzo 2003)
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 1 - Oggetto e finalitą
Articolo 2 - Compiti della Regione
Articolo 3 - Compiti dei comuni
Capo II - Disposizioni in materia di autorizzazioni alla realizzazione di
strutture ed all'esercizio di attivitą sanitarie e socio-sanitarie
Articolo 4 - Strutture ed attivitą soggette ad autorizzazione
Articolo 5 - Requisiti modalitą e termini per il rilascio delle autorizzazioni
Articolo 6 - Autorizzazione alla realizzazione
Articolo 7 - Autorizzazione all'esercizio
Articolo 8 - Istanza di riesame
Articolo 9 - Cessione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio
Articolo 10 - Verifica periodica dei requisiti minimi
Articolo 11 - Vigilanza, sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio
Articolo 12 - Sanzioni
Capo III - Disposizioni in materia di accreditamento istituzionale
Articolo 13 - Requisiti e procedure per il rilascio dell'accreditamento
Articolo 14 - Accreditamento
Articolo 15 - Istanza di riesame
Articolo 16 - Vigilanza, sospensione e revoca dell'accreditamento istituzionale
Articolo 17 - Anagrafe dei soggetti accreditati
Capo IV - Disposizioni in materia di accordi contrattuali
Articolo 18 - Accordi contrattuali
Articolo 19 - Determinazione della disciplina degli accordi contrattuali
Capo V - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 20 - Disposizioni transitorie per l'esercizio di attivitą sanitarie e socio-sanitarie
Articolo 21 - Disposizioni transitorie in materia di accreditamento
Articolo 22 - Primo atto programmatorio
Articolo 23 - Abrogazioni