(Regione Liguria - legge n° 22, 7 agosto 2003)
1. Dopo l'Art. 6 della legge regionale 4 agosto 1988, n. 39 (organizzazione dei servizi di salute mentale delle unitą sanitarie locali) č inserito il seguente articolo:
«Art. 6-bis (Locali dei centri di salute mentale). - 1. I locali destinati ai centri di salute mentale dovranno essere strutturati in modo da soddisfare sia i requisiti di sicurezza per il personale sanitario che vi opera, sia un adeguato confort per i pazienti che tenga conto della loro particolare patologia. I suddetti locali devono, di conseguenza, essere dotati di una via di fuga per gli operatori sanitari e di un sistema di allarme per le emergenze.
La presente legge regionale sarą pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.