(Regione Toscana - legge n° 14, 26 febbraio 2003)
1. In relazione all'ordinamento del servizio sanitario regionale della Regione Toscana, le disposizioni delle leggi vigenti concernenti gli enti ospedalieri si intendono riferite alle aziende sanitarie, secondo la definizione di cui all'Art. 2, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 22/2000.