(Regione Toscana - legge n° 14, 26 febbraio 2003)
1. Dopo il comma 5 dell'Art. 11 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale) è inserito il seguente:
«5-bis. Agli amministratori delle società costituite ai sensi del comma 5, che siano dipendenti della Regione, di enti e aziende regionali, nonchè di enti e aziende del servizio sanitario regionale, si applicano le disposizioni dell'Art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145.».