(Regione Lazio - legge n° 20, 22 luglio 2002)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge č emanato un regolamento regionale di attuazione, in conformitā alla vigente normativa comunitaria, che, in particolare, stabilisce:
i requisiti dei soggetti beneficiari dei contributi;
i criteri e le modalitā per la presentazione delle domande di contributo e per la relativa istruttoria;
la composizione ed i compiti del nucleo di valutazione dei programmi e dei progetti di cui all'Art. 2, istituito presso l'assessorato competente in materia di attivitā produttive, prevedendo la partecipazione di rappresentanti dell'assessorato competente in materia di sanitā i quali esprimono parere vincolante sotto il profilo scientifico;
i criteri di valutazione delle domande per la formazione di una graduatoria;
l'eventuale individuazione di quote di riserva del fondo speciale di cui all'Art. 4 a favore di determinate categorie di soggetti beneficiari o di ambiti di ricerca di particolare interesse sociale;
le spese ammissibili, le forme dei contributi concedibili e le relative percentuali, nonchč le modalitā di concessione e di erogazione;
le condizioni per l'eventuale cumulabilitā dei contributi con altre agevolazioni pubbliche e le modalitā per assicurare il raccordo con il complesso degli interventi finanziati con le risorse comunitarie, nazionali e regionali;
le modalitā per l'effettuazione di monitoraggi e controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi e sullo stato di attuazione delle attivitā nonchč le cause e le modalitā di revoca della concessione dei contributi e di recupero delle eventuali somme giā erogate.