Regione Trentino-Alto Adige
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LEGGE PROVINCIALE N°14, 15 NOVEMBRE
2002
(Gazzetta Ufficiale, 3a serie speciale, n. 22 del
31.05.03, pag. 3)
Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonche' altre norme in ambito
sanitario
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 50 del 3 dicembre 2002, suppl. n. 2)
Titolo I - FORMAZIONE DI BASE, SPECIALISTICA E CONTINUA
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Determinazione dei fabbisogni
Capo II - Norme in materia di formazione continua e concessione di contributi
Articolo 3 - Piano triennale di formazione continua
Articolo 4 - Contributi, assegni di studio e sostegni finanziari
Titolo II - FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 5 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di medico in medicina generale
Articolo 6 - Requisiti per l'accesso alla formazione e
durata della formazione
Capo II - Diritti e doveri dei partecipanti
Articolo 7 - Impegno a tempo pieno
Articolo 8 - Divieto di altre attività
Articolo 9 - Stato giuridico dei partecipanti
Articolo 10 - Aspettativa
Articolo 11 - Impedimenti temporanei
Articolo 12 - Assenze
Capo III - Concorsi
Articolo 13 - Bando di concorso
Articolo 14 - Prove di esame di ammissione e graduatoria
Articolo 15 - Commissione d'esame
Capo IV - Corso di formazione
Articolo 16 - Competenze della giunta provinciale
Articolo 17 - Corso di formazione
Articolo 18 - Tutorato
Articolo 19 - Giudizi
Articolo 20 - Esame finale
Articolo 21 - Giudizio finale
Titolo III - NORME IN MATERIA DI FORMAZIONE MEDICA SPECIALISTICA
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 22 - Interventi di sostegno
Capo II - Convenzioni per la formazione di medici specialisti
Articolo 23 - Convenzioni
Articolo 24 - Procedure selettive
Articolo 25 - Attività successiva alla formazione medica specialistica
Capo III - Assegni per la formazione di medici specialisti
Articolo 26 - Assegni
Articolo 27 - Procedure selettive
Articolo 28 - Attività successiva alla formazione medica specialistica
Capo IV - Emolumenti per la formazione
Articolo 29 - Contributi
Capo V - Disposizioni finali
Articolo 30 - Posti di formazione
Articolo 31 - Altre specializzazioni
Articolo 32 - Aspettativa
Articolo 33 - Regolamento di esecuzione
Titolo IV - ALTRE DISPOSIZIONI IN AMBITO SANITARIO
Capo I - Modifiche alla legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, recante
«Riordinamento del servizio sanitario provinciale»
Articolo 34
Articolo 35
Articolo 36
Articolo 37
Articolo 38
Articolo 39
Articolo 40
Articolo 41
Articolo 42
Articolo 43
Articolo 44
Articolo 45
Articolo 46
Articolo 47
Articolo 48
Articolo 49
Articolo 50
Capo II -
Modifiche ad altre disposizioni di legge provinciale
Articolo 51 - Modifica della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, recante «Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani»
Articolo 52 - Modifica alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, recante, «Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti»
Articolo 53 - Modifica alla legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive
modifiche, recante «Autorizzazione alle Unità Sanitarie Locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari»
Articolo 54 - Modifica alla legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, e successive
modifiche, recante «Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di
procedure concorsuali e di disciplina del rapporto d'impiego del personale delle Unità sanitarie locali»
Articolo 55 - Modifiche alla legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e successive modifiche, recante «Provvedimenti relativi all'assistenza odontoiatrica»
Articolo 56 - Modifica alla legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51, e successive modifiche, recante «Misure nel settore socio-sanitario»
Articolo 57 - Modifica alla legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive
modifiche, recante «Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale»
Articolo 58 - Modifica della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, e successive
modifiche, recante «Formazione specifica in medicina generale e specialistica e applicazione di norme statali in materia di concorsi pubblici presso le unità sanitarie locali»
Articolo 59 - Modifica della legge provinciale 2 maggio 1995, n, 10, e successive
modifiche, recante «Provvedimenti relativi al personale delle Unità sanitarie locali»
Articolo 60 - Modifica alla legge provinciale 4 gennaio 2000, n, 1, e successive
modifiche, recante, «Riordinamento della struttura dirigenziale amministrativa, tecnica e professionale delle aziende speciali uniti sanitarie locali»
Articolo 61 - Abrogazioni
Articolo 62 - Disposizioni finanziarie