Lazio- Legge 16/02 - articolo 7: Norma finanziaria

Articolo 7 - Norma finanziaria

(Regione Lazio - legge n° 16, 11 luglio 2002)

1. Per le finalità di cui gli articoli 4 e 5 della presente legge si provvede con deliberazione della giunta regionale, ai sensi dell'Art. 28, comma 2, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 e all'istituzione nel bilancio per l'esercizio 2002 di appositi capitoli da iscrivere all'UPB H13 concernenti:

  1. «Contributi alle A.S.L. per l'istituzione di centri anti mobbing» con lo stanziamento di euro 20 mila per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004;

  2. «Contributo agli enti locali per le iniziative di cui all'Art. 5» con lo stanziamento di euro 30 mila per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede, in conto competenza, mediante riduzione dei corrispondenti importi di euro 50 mila degli stanziamenti, per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, di cui all'elenco 4 del bilancio di previsione 2002, capitolo T27501, lettera E; alla copertura di cassa per l'esercizio 2002 si fa fronte mediante riduzione del complessivo importo di euro 50 mila dell'UPB T25.

3. Alla spesa per la corresponsione dei compensi ai componenti dell'osservatorio di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 3 dell'Art. 6 si fa fronte con i fondi previsti all'UPB R21 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2002 e alla corrispondente UPB del bilancio relativo agli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


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