Lazio- Legge 16/02 - articolo 6: Osservatorio regionale sul mobbing

Articolo 6 - Osservatorio regionale sul mobbing

(Regione Lazio - legge n° 16, 11 luglio 2002)

1. E' istituito l'osservatorio regionale sul mobbing, con sede presso l'assessorato competente in materia di lavoro.

2. L'osservatorio svolge i seguenti compiti:

  1. attività di consulenza nei confronti degli organi regionali, nonchè degli enti pubblici, delle associazioni od enti privati e delle aziende sanitarie che adottino progetti o che sviluppino iniziative per le fmalità di cui alla presente legge;

  2. monitoraggio ed analisi del fenomeno del mobbing;

  3. promozione di studi e ricerche, nonchè di campagne di sensibilizzazione e d'informazione, in raccordo con le amministrazioni, gli enti e gli organismi destinatari delle norme di cui alla presente legge.

3. L'osservatorio è composto da:

  1. il direttore del dipartimento competente in materia di lavoro, o suo delegato, che lo presiede;

  2. i direttori dei dipartimenti competenti in materia di sanità e di qualità della vita, o loro delegati;

  3. un rappresentante della commissione consiliare permanente competente in materia di lavoro;

  4. il responsabile della struttura regionale competente in materia di lotta alle diseguaglianze;

  5. un rappresentante del Ministero del lavoro;

  6. tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

  7. tre rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale;

  8. un sociologo, due psicologi e due avvocati esperti in diritto del lavoro, scelti dall'amministrazione nell'ambito di terne di nominativi forniti dai rispettivi ordini o associazioni professionali.

4. L'osservatorio è costituito con decreto del presidente della giunta regionale. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno, adottato a maggioranza assoluta dei componenti. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla competente struttura dell'assessorato.

5. I componenti dell'osservatorio di cui al comma 3, lettere e), f), g) e h) restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

6. Ai componenti l'osservatorio è corrisposto il trattamento economico determinato ai sensi della normativa regionale vigente.


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