(Regione Lazio - legge n° 16, 11 luglio 2002)
1. E' istituito l'osservatorio regionale sul mobbing, con sede presso l'assessorato competente in materia di lavoro.
2. L'osservatorio svolge i seguenti compiti:
attività di consulenza nei confronti degli organi regionali, nonchè degli enti pubblici, delle associazioni od enti privati e delle aziende sanitarie che adottino progetti o che sviluppino iniziative per le fmalità di cui alla presente legge;
monitoraggio ed analisi del fenomeno del mobbing;
promozione di studi e ricerche, nonchè di campagne di sensibilizzazione e d'informazione, in raccordo con le amministrazioni, gli enti e gli organismi destinatari delle norme di cui alla presente legge.
3. L'osservatorio è composto da:
il direttore del dipartimento competente in materia di lavoro, o suo delegato, che lo presiede;
i direttori dei dipartimenti competenti in materia di sanità e di qualità della vita, o loro delegati;
un rappresentante della commissione consiliare permanente competente in materia di lavoro;
il responsabile della struttura regionale competente in materia di lotta alle diseguaglianze;
un rappresentante del Ministero del lavoro;
tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
tre rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale;
un sociologo, due psicologi e due avvocati esperti in diritto del lavoro, scelti dall'amministrazione nell'ambito di terne di nominativi forniti dai rispettivi ordini o associazioni professionali.
4. L'osservatorio è costituito con decreto del presidente della giunta regionale. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno, adottato a maggioranza assoluta dei componenti. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla competente struttura dell'assessorato.
5. I componenti dell'osservatorio di cui al comma 3, lettere e), f), g) e h) restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
6. Ai componenti l'osservatorio è corrisposto il trattamento economico determinato ai sensi della normativa regionale vigente.