(Regione Lazio - legge n° 16, 11 luglio 2002)
1. Le aziende sanitarie locali istituiscono o promuovono l'istituzione, anche mediante convenzioni con associazioni senza fini di lucro, di appositi centri, opportunamente dislocati sul territorio in relazione ai livelli occupazionali esistenti nell'ambito pubblico e privato, che forniscano adeguata assistenza al lavoratore oggetto di discriminazioni. I centri, nel caso in cui accertino l'effettiva esistenza di elementi atti a configurare le fattispecie di cui all'Art. 2, assumono, entro sessanta giorni dalla richiesta del lavoratore, iniziative a tutela del medesimo, ed in particolare:
forniscono una prima consulenza in ordine ai diritti del lavoratore;
avviano, qualora la situazione lo richieda, primi interventi di sostegno psicologico;
nel caso in cui riscontrino la probabile avvenuta insorgenza di stati patologici determinati od aggravati dal mobbing, indirizzano il lavoratore, con il suo consenso, al servizio sanitario specialistico;
segnalano al datore di lavoro, pubblico o privato, la situazione di disagio del lavoratore, invitandolo ad assumere i provvedimenti idonei per rimuoverne le cause.
2. Nel caso in cui il centro non accerti elementi atti a configurare le fattispecie di cui all'Art. 2, il lavoratore interessato puņ rivolgersi all'osservatorio previsto all'Art. 6, richiedendo un'audizione.
3. Ciascun centro deve, in ogni caso, prevedere nel proprio ambito le seguenti figure professionali:
un avvocato esperto in diritto del lavoro;
un medico specialista in igiene pubblica;
uno psicologo o psicoterapeuta;
un sociologo;
un assistente sociale.
4. I centri provvedono a trasmettere periodicamente all'osservatorio di cui all'Art. 6 dati ed informazioni relative ai casi trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, al fine di consentire, il monitoraggio e l'analisi dell'incidenza del fenomeno del mobbing.