(Regione Umbria - legge n° 26, 6 dicembre 2002)
1. Gli oneri per l'attuazione degli interventi previsti all'Art. 5 della presente legge, a decorrere dalla sua entrata in vigore, gravano sul bilancio delle aziende U.S.L. a valere sui fondi regionali assegnati per il loro funzionamento.
2. Per l'attuazione degli interventi previsti agli articoli 6 e 7 della presente legge č autorizzata per l'anno 2003 la spesa di Euro 131.000,00 a valere sulla unitą previsionale di base 12/1/005 denominata «Finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria» dei bilancio regionale 2003.
3. Il finanziamento dell'onere previsto al comma 2, determinato per l'anno 2003 in Euro 131.000,00, č assicurato da pari stanziamento esistente nella unitą previsionale di base 16/1/001 del bilancio di previsione 2002, denominata «Fondi speciali per spese correnti», in corrispondenza del punto 4 della tabella A) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5.
4. La disponibilitą relativa all'anno 2002 di cui al precedente comma 3 č iscritta nella competenza dell'anno 2003 in attuazione dell'Art. 29, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.
5. La giunta regionale č autorizzata ad effettuare l'iscrizione nel bilancio di previsione 2003 della somma di cui al comma 3, sia in termini di competenza che di cassa.
6. Per gli anni 2004 e successivi l'entitą della spesa per il finanziamento degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo č determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'Art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilitą.