(Regione Umbria - legge n° 26, 6 dicembre 2002)
1. Sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge:
i mutilati ed invalidi di guerra, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
coloro che sono in possesso di pensione ascrivibile ad una categoria compresa fra la prima, con o senza assegni di superinvaliditā, e l'ottava, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978;
i mutilati e invalidi per cause di guerra, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 834/1981;
coloro che sono in possesso del verbale di visita della commissione medica di pensione di guerra, in attesa del decreto di concessione della pensione, dal quale risulti l'attribuzione di una categoria fra quelle indicate alla lettera b) e dal quale risulti che l'infermitā č dipendente da causa di servizio o di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio, di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 9;
i mutilati ed invalidi per servizio ordinario in possesso di pensione privilegiata ascrivibile ad una categoria compresa fra la prima, con o senza assegni di superinvaliditā, e l'ottava, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978, alla quale si fa riferimento anche per gli invalidi per servizio;
coloro che, in attesa di ottenere il decreto di concessione della pensione, sono in possesso del verbale della commissione medico-ospedaliera che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di ferite, lesioni od infermitā, attribuendo una delle categorie di pensione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978;
coloro ai quali č stato riconosciuto l'equo indennizzo per infermitā contratta in servizio ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978;
gli ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti che, ai sensi dell'Art. 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, sono equiparati agli invalidi di guerra.