(Regione Umbria - legge n° 26, 6 dicembre 2002)
1. Le cure climatiche sono concesse su apposita prescrizione di un medico del servizio sanitario nazionale.
2. I soggiorni terapeutici sono prescritti nell'ambito di progetti curativi e riabilitativi redatti dall'azienda U.S.L. competente, che provvede ad attestare l'idoneità delle modalità e delle strutture individuate per il soggiorno stesso.
3. Le cure climatiche e i soggiorni terapeutici sono concessi in regime di assistenza indiretta e per un periodo massimo di ventuno giorni per anno.
4. Le cure termali sono erogate con le modalità previste dall'Art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.