Umbria - Legge 25/02 - articolo 8: Vigilanza

Articolo 8 - Vigilanza

(Regione Umbria - legge n° 25, 6 dicembre 2002)

1. Le funzioni di vigilanza sul possesso del nulla osta e sul rispetto, da parte del titolare, delle prescrizioni inserite nel nulla osta sono esercitate dagli organismi di cui all'Art. 59, comma 2 del decreto legislativo n. 230/1995 nonchè dall'ARPA, quest'ultima per quanto attiene gli aspetti ambientali. Detti organismi comunicano all'autorità competente le violazioni rilevate, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'Art. 7.


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