(Regione Umbria - legge n° 25, 6 dicembre 2002)
1. L'intendimento di cessare la pratica oggetto del nulla osta deve essere comunicato, almeno trenta giorni prima della data di cessazione, all'autorità e, in copia, ai soggetti di cui al comma 1 dell'Art. 4.
2. Alla comunicazione deve essere allegata una relazione sottoscritta, per gli aspetti di propria competenza, dall'esperto qualificato, di cui all'Art. 77 del decreto legislativo n. 230/1995, che attesti, in particolare, il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nel nulla osta, inerenti la disattivazione della pratica.
3. Al termine delle operazioni di cessazione della pratica l'esercente trasmette all'autorità una relazione, sottoscritta dall'esperto qualificato per gli aspetti di propria competenza, che attesti l'assenza di vincoli di natura radiologica nelle installazioni in cui la pratica è stata effettuata.
4. L'autorità provvede, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, sentito il parere della commissione, alla revoca del nulla osta, disponendo l'adozione di eventuali ulteriori prescrizioni.
5. L'autorità procede alla sospensione o alla revoca del nulla osta nei casi e con le modalità previste dall'Art. 35 del decreto legislativo n. 230/1995.
6. Copia della revoca e della sospensione del nulla osta è inviata ai soggetti di cui al comma 1 dell'Art. 4.