Umbria - Legge 25/02 - articolo 6: Aggiornamento, variazioni, modifiche

Articolo 6 - Aggiornamento, variazioni, modifiche

(Regione Umbria - legge n° 25, 6 dicembre 2002)

1. Ogni sette anni, a decorrere dalla data di rilascio, il titolare del nulla osta ha l'obbligo di inoltrare all'autorità, che la trasmette per il parere alla commissione, una relazione tecnica, sottoscritta, per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato di cui all'Art. 77 del decreto legislativo n. 230/1995, relativa alla gestione radioprotezionistica della pratica, con l'aggiornamento della documentazione originariamente prodotta.

2. Le variazioni nello svolgimento della pratica che non comportino modifiche del provvedimento autorizzativo o delle prescrizioni tecniche in esso contenute sono soggette a preventiva comunicazione all'autorità. Il titolare del nulla osta può adottare le variazioni qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, l'autorità non abbia comunicato l'avvio del procedimento di modifica del nulla osta.

3. Il nulla osta può essere modificato dall'autorità competente nei seguenti casi:

  1. ove ritenuto necessario, a seguito del parere della commissione sulla relazione tecnica di cui al comma 1;

  2. su richiesta del titolare del nulla osta, in caso di variazioni che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento o alle prescrizioni tecniche;

  3. su richiesta degli organi di vigilanza individuati al comma 1 del successivo Art. 8.


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