Umbria - Legge 25/02 - articolo 3: Commissione per la radioprotezione

Articolo 3 - Commissione per la radioprotezione

(Regione Umbria - legge n° 25, 6 dicembre 2002)

1. E' istituita, presso la direzione regionale sanitą e servizi sociali, la commissione per la radioprotezione, di seguito denominata «Commissione», organismo tecnico consultivo ai sensi dell'Art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 230/1995, a cui sono attribuiti i seguenti compiti:

  1. esprimere parere tecnico obbligatorio preventivo sulle istanze ai fini del rilascio del nulla osta per le attivitą comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo medico di categoria B;

  2. assicurare il supporto tecnico all'autoritą ai fini del parere per il rilascio del nulla osta di categoria A, ai sensi dell'Art. 28 del decreto legislativo n. 230/1995;

  3. esprimere parere tecnico sulle istanze per il rilascio del nulla osta di categoria B, per scopi diversi da quello medico, su eventuale richiesta del prefetto, ai sensi dell'Art. 29, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo n. 230/1995.

2. La commissione č presieduta dal dirigente del servizio competente della direzione regionale sanitą e servizi sociali, o da un dirigente suo delegato, ed č composta da:

  1. un fisico esperto in fisica medica, come definito ai sensi del decreto legislativo del 26 maggio 2000, n. 187, Art. 2, comma 1, lettera i);

  2. un esperto qualificato iscritto all'elenco di cui all'Art. 78 del decreto legislativo n. 230/1995, almeno di secondo grado;

  3. un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o, in caso di non disponibilitą di tali specialisti, in radiodiagnostica;

  4. un medico specialista in medicina del lavoro, preferibilmente in possesso della qualifica di medico autorizzato di cui all'Art. 88 del decreto legislativo n. 230/1995;

  5. un rappresentante dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);

  6. un rappresentante della direzione provinciale del lavoro;

  7. un rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco.

3. La commissione č integrata da un rappresentante della prefettura presso la quale č istruita la pratica di cui all'Art. 29, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo n. 230/1995.

4. La commissione dura in carica tre anni ed č costituita con decreto del presidente della giunta regionale, sulla base delle designazioni effettuate dalla giunta regionale, con riferimento ai membri di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 2 e dagli organismi previsti dalle lettere e), f), g) del comma 2 e dal comma 3.

5. La commissione, una volta insediata, approva il regolamento organizzativo che disciplina, in particolare, la periodicitą delle riunioni, le modalitą di valutazione tecnica delle richieste di parere, il numero minimo di partecipanti ai fini della valida espressione dei pareri. La direzione regionale sanitą e servizi sociali assicura il supporto organizzativo alla commissione.

6. Ai componenti della commissione per la radioprotezione, estranei all'amministrazione regionale, spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta, nella misura deliberata dalla giunta regionale, nel rispetto delle leggi vigenti.


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