(Regione Umbria - legge n° 25, 6 dicembre 2002)
1. L'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico è soggetto a nulla osta preventivo, fatte salve le esenzioni previste dalla normativa vigente.
2. L'autorità competente all'adozione dei provvedimenti previsti dalla presente legge, di seguito denominata «Autorità» è il responsabile del servizio della direzione regionale sanità e servizi sociali cui sono attribuite le relative funzioni.
3. La domanda di nulla osta è presentata alla direzione regionale sanità e servizi sociali della Regione Umbria e contiene i dati e gli elementi relativi al tipo di pratica che si intende svolgere, alle caratteristiche delle macchine radiogene e al tipo e alle quantità di materie radioattive che si intendono impiegare, alle modalità di produzione e smaltimento di rifiuti, all'eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali, all'identificazione dei rischi per la popolazione e per i lavoratori ammessi all'esercizio della pratica.
4. La domanda è corredata dalla documentazione redatta e firmata, per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato di cui all'Art. 77 del decreto legislativo n. 230/1995.
5. Le modalità di cui ai commi 3 e 4 si osservano anche per le domande relative alla modifica del nulla osta.